Il sito utilizza cookies tecnici e cookies terze parti, anche profilanti. Chiudendo il banner e/o continuando la navigazione nel sito l'utente accetta l'utilizzo di tutti i cookie.
Per maggiori informazioni, anche in ordine alla disattivazione, è possibile consultare l'informativa cookie completa. LEGGI

AIIAO si presenta

STATUTO NAZIONALE


ASSOCIAZIONE ITALIANA INFERMIERI di AREA ONCOLOGICA (AIIAO)

Approvato con atto costitutivo del 10 marzo 2012

Premessa

E’ costituita l’Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica (AIIAO), con sede legale presso la sede del Presidente pro tempore. L’Associazione si prefigge di perseguire gli scopi già patrimonio di AIAO, AIIO e RIO Nord-Est, rinnovandone gli obiettivi e rafforzandone gli interventi e le azioni, tramite una realtà unitaria che sempre più sia centro permanente di vita professionale, aperta alle realtà consimili e agli altri “portatori di interesse”. L’Associazione si riconosce nei Principi Fondamentali espressi nella Costituzione della Repubblica, nei Valori Codice Deontologico dell’Infermiere e in una visione dell’essere umano come portatore e destinatario di valori imprescindibili di libertà, uguaglianza e solidarietà. L’Associazione, aconfessionale e apartitica, non persegue finalità di lucro o scopi di tutela sindacale.

Art. 1

L’Associazione persegue i seguenti Obiettivi: riunire in associazione libera coloro che operano in ambito infermieristico nei settori della prevenzione, assistenza, riabilitazione, palliazione e cure complementari dei malati oncologici e delle persone con malattie cronico degenerative, nonché di assistenza ai malati terminali; contribuire allo sviluppo di competenze infermieristiche avanzate, promuovendo e coordinando programmi di formazione ed addestramento per infermieri impegnati nei settori sopra indicati, con particolare riguardo alla presa in carico globale dei pazienti in tutte le fasi di vita e di malattia; promuovere l’educazione terapeutica e la comunicazione come elemento fondante della competenza infermieristica a garanzia anche dei diritti di scelta del singolo e della comunità: contribuire alla realizzazione di progetti di ricerca infermieristica e sperimentazione clinica, anche in collaborazione con l’Università ed altri Enti e Istituzioni, per lo sviluppo di nuove conoscenze e di nuove metodologie di assistenza e di organizzazione; sviluppare nuove metodologie e fornire strumenti di comunicazione e di confronto tra le diverse esperienze di assistenza infermieristica; promuovere i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni impegnate nella prevenzione, cura e assistenza delle persone, per un sempre maggiore riconoscimento sociale degli infermieri operanti nel campo oncologico e delle malattie cronico degenerative e di una loro sempre più ampia possibilità di sviluppo formativo specialistico.

Art. 2

Possono iscriversi all’Associazione tutti gli infermieri e gli studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica che prestano la loro attività o manifestano il loro interesse per l’assistenza erogata nei settori di cui al precedente articolo e che si riconoscono nella Premessa e negli Obiettivi dello Statuto Sociale e nei Regolamenti che ne costituiscono parte integrante. E’ ammessa la possibilità di conferire la qualità di Associato Onorario a coloro che per particolari meriti in campo scientifico o divulgativo, o in altra maniera, abbiano contribuito al miglioramento dell’assistenza ai pazienti affetti da patologie oncologiche o cronico degenerative.

Art. 3

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale dei Soci; costituita da tutti gli iscritti elegge il Consiglio Direttivo Nazionale; il Consiglio Direttivo Nazionale; ha il compito di promuovere l’Associazione e svilupparne le attività dando esecuzione agli indirizzi e alle decisioni dell’Assemblea. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall’Assemblea Generale dei soci. Il Consiglio predispone e modifica i Regolamenti Interni da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere dell’Associazione, propone al Presidente la convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei soci, predisponendo i rendiconti consuntivi e preventivi; il Presidente; rappresenta l’Associazione ai fini legali, di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; il Segretario Organizzativo; coordina le iniziative del Consiglio Direttivo, l’attività operativa e quella gestionale/amministrativa dell’Associazione; il Tesoriere; amministra il patrimonio dell’Associazione e sovraintende all’amministrazione dei beni dell’Associazione.

Art. 4

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione; dai contributi e dalle quote associative; da contributi, erogazioni, lasciti diversi; dal fondo di riserva; da altre entrate per attività in coerenza con gli scopi sociali.

Art. 5

L’Associazione può aderire e affiliarsi ad associazioni Nazionali e Internazionali e può affiliare sia associazioni infermieristiche territoriali autonome che si riconoscano nella Premessa e negli Obiettivi del presente Statuto e nei Regolamenti Interni, sia altre associazioni, anche non professionali, che operino nell’ambito oncologico. L’Associazione può costituire sul territorio i Coordinamenti Regionali per ampliare gli ambiti di condivisione e confronto.

Disposizioni generali e finali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l’attività associativa. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti. Le norme di funzionamento dell’Associazione sono stabilite dai Regolamenti Interni che fanno parte integrante del presente Statuto. Per quanto non compreso nello Statuto Sociale e nei Regolamenti Interni decidono l’Assemblea e gli Organi Sociali a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

Soci, iscrizione e quote

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative, all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle delibere assunte dagli organi sociali. La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Presidente dell’Associazione, anche attraverso sistemi informatici, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione, ente di appartenenza e residenza del richiedente. L’iscrizione si ritiene accettata al momento della sua presentazione e del pagamento della quota associativa, salvo quanto previsto dai successivi articoli del Regolamento Disciplinare; ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata di anno in anno con il pagamento della quota stessa. L’iscrizione all’Associazione si perde per mancato pagamento della quota associativa, per dimissioni, decesso, o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificata dall’Assemblea Generale. Prima di essere dichiarati decaduti per mancato pagamento, i soci avranno ancora tre mesi di tempo per rinnovare l’iscrizione; le iscrizioni raccolte nell’ultimo trimestre hanno validità per tutto l’anno successivo. Eventuali partecipazioni di singoli soci a seminari, convegni, congressi a nome e per conto dell'Associazione devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Tesoriere sulla fattibilità economica. Il numero dei soci è illimitato. Gli associati onorari hanno diritto di partecipare alla vita associativa ma non hanno diritto di voto e non devono corrispondere la quota associativa annuale.

Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci può essere riunita in via ordinaria o straordinaria; è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale con annuncio scritto contenente la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno dei lavori assembleari. La convocazione dell’Assemblea sarà comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni attraverso il sito dell’Associazione o altri mezzi di comunicazione quali la posta elettronica. La riunione dell’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di un numero di soci pari almeno alla metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno e provvede a: approvare il Rendiconto Economico, consuntivo e il bilancio di previsione; approvare la relazione sull’attività generale definendo gli indirizzi e i programmi futuri; ratificare i Regolamenti Interni e le loro modifiche; nominare, alle scadenze previste, il Revisore dei Conti e i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, fissandone anche il numero; ratificare eventuali nuovi Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima assemblea successiva alla cooptazione. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti fatti salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto e, costituendo l’elettorato attivo e passivo, possono essere eletti alle cariche sociali. Ciascun socio può rappresentare, attraverso delega scritta, altri soci, ma limitatamente al numero massimo di due soci. Ad ogni riunione l’assemblea elegge tra i presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzatore. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei soci presenti. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti e il numero di voti ottenuti dai candidati alle cariche sociali. L’Assemblea dovrà essere convocata in seduta straordinaria per deliberare su eventuali modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione o, se richiesta da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci regolarmente iscritti, per motivazioni specifiche. Le delibere di modifica allo Statuto sono valide con la presenza in assemblea di almeno 1/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti.

Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto nell’Assemblea chiamata a rinnovare gli organi sociali, deve essere convocato dal Presidente dell’Assemblea al termine dell’assemblea stessa e comunque entro 24 ore dalla nomina. Nella sua prima riunione, dopo l’assemblea chiamata a rinnovare gli organi sociali, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i Consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno quattro volte all’anno. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Per le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere utilizzate le tecnologie di comunicazione a distanza. I verbali della riunione debbono essere approvati a maggioranza semplice dei votanti. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, anche i Presidenti delle associazioni eventualmente affiliate. Il Consiglio definisce e delibera: le modalità operative di esecuzione e di promozione delle attività dell’Associazione; le modifiche di Regolamenti Interni e al Marchio associativo, che debbono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei soci; l’atto di affiliazione di associazioni infermieristiche territoriali autonome, secondo quanto previsto dallo Statuto; l’adesione ad Associazioni Nazionali ed Internazionali; l’ammissione di nuovi soci, sulla base delle caratteristiche professionali del richiedente e sulle sinergie operative utili allo sviluppo dell’Associazione; la possibile cooptazione di nuovi consiglieri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti salva la ratifica da parte della prima Assemblea generale dei soci; la proposta di convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci; i rendiconti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare consulenti tra persone esperte in materie giuridiche, scientifiche ed umanistiche, da consultare di volta in volta per questioni di particolare complessità; i consulenti non hanno diritto al voto ed esprimono pareri motivati. Il Consiglio Direttivo supporta, verifica e approva l’attività dei Coordinamenti Regionali di cui al successivo punto F) e, se opportuno, può richiedere chiarimenti al Coordinatore Regionale e può deliberare la sospensione delle decisioni del Coordinamento Regionale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale per due.

Presidente

Esplica tutte le attività previste dallo Statuto e dai Regolamenti e rappresenta l’Associazione verso terzi e in giudizio. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e ne definisce l’ordine del giorno. Propone al Consiglio Direttivo le nomine di consulenti anche nella forma di un Comitato Scientifico consultivo ed operativo. Convoca l’Assemblea Generale dei Soci secondo i tempi e le modalità stabilite dallo Statuto e le proposte del Consiglio Direttivo Nazionale. Invita alle riunioni del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, i Coordinatori Regionali o altre figure da lui ritenute utili per gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di assenza, o di impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Segretario Organizzativo

Esplica le funzioni previste nello Statuto coordinando gli uffici e le attività organizzative. Organizza la verbalizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Conserva i libri associativi.

Il Coordinamento Regionale o delle Regioni

Per poter costituire un Coordinamento Regionale è necessario che gli iscritti all'Associazione appartenenti alla stessa regione avanzino formale richiesta al Presidente e ottengano l'autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Un Coordinamento può essere costituito anche da iscritti di più regioni limitrofe: in questo caso sarà definito Coordinamento delle Regioni. Un Coordinamento di più regioni può successivamente alla sua costituzione, sempre con le modalità sopra definite, scomporsi in due o più Coordinamenti Regionali. Non potrà esistere, nell'ambito della stessa regione, più di un Coordinamento Regionale dell'Associazione. La sede del Coordinamento viene stabilita, salvo diversa decisione dell'Assemblea Regionale, presso il luogo identificato dal Coordinatore Regionale. Tutte le variazioni devono essere comunicate al Segretario Organizzativo. Il Coordinamento Regionale o delle Regioni: rappresenta l'Associazione, su delega del Presidente, nei confronti delle Istituzioni e delle organizzazioni regionali e locali; promuove l'attività dell'Associazione e l'attuazione delle delibere e dei programmi nazionali; programma e gestisce, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, l'attività associativa nella regione di appartenenza; promuove iniziative utili allo sviluppo professionale e ai fini associativi; promuove la partecipazione dei soci alle iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi associativi descritti nello statuto.

L'Assemblea Regionale o delle Regioni

Rappresenta il momento decisionale del Coordinamento ed ha autonomia funzionale sul territorio, nel rispetto dello Statuto Nazionale. Il diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea Regionale è riconosciuto a tutti i soci dell’Associazione presenti sul territorio di competenza, in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea Regionale elegge, al suo interno, il Coordinatore Regionale e i delegati dell’Associazione nelle realtà operative. L’Assemblea Regionale può designare i suoi rappresentanti presso Organi ed Enti locali previa benestare della Presidenza Nazionale. Le associazioni infermieristiche affiliate all'Associazione Nazionale, eventualmente presenti sul territorio, hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Regionale dell’Associazione; il diritto di voto è limitato ai Presidenti delle associazioni o a loro delegato. Le delibere del Coordinamento Regionale o delle Regioni debbono essere notificate al Consiglio Direttivo Nazionale e si intendono operative se, entro 15 giorni dalla loro comunicazione, non vi sono obiezioni da parte degli Organi Nazionali.

Il Coordinatore Regionale o delle Regioni

Rappresenta il Coordinamento Regionale presso gli organi centrali dell'Associazione a cui è tenuto a comunicare le decisioni dell'attività del Coordinamento. Il Coordinatore Regionale, se non eletto nel Consiglio Direttivo dall’Assemblea Nazionale dei soci, ha diritto di partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale se invitato dal Presidente. Il Coordinatore Regionale promuove l'attività dell'Associazione, convocando l'Assemblea Regionale. Il Coordinatore Regionale è di diritto uno dei Portavoce all'Assemblea Nazionale.

Le Associazioni affiliate

L’affiliazione di associazioni infermieristiche territoriali autonome, si può realizzare purché le stesse presentino formale richiesta, dichiarino l’accettazione dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Interni.

Norma Transitoria

I Coordinamenti Regionali già formalmente costituiti restano in carica sino alla prima convocazione dell’Assemblea Regionale della nuova Associazione

REGOLAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni, e risponde della sua attività agli organi nazionali dell’Associazione. Il Tesoriere predispone i rendiconti annuali del consuntivo e del preventivo di bilancio per l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e di previsione insieme alla relazione amministrativa saranno sottoposti all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea annuale dei soci. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri e documenti contabili; gestisce il patrimonio dell’Associazione compreso quello affidato ai coordinamenti regionali. I beni mobili ed immobili acquisiti a nome dell’Associazione dai Coordinamenti regionali fanno parte dell’Associazione Nazionale, ma restano delle disponibilità del Coordinamento regionale. Le donazioni dei beni mobili ed immobili richiedono l’autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente può delegare al Tesoriere la riscossione di somme, valori, cespiti da Enti, società, privati nonché la gestione dei rapporti con banche ed istituti di credito per l’apertura di conti correnti, fidejussioni ed operazioni bancarie attive e passive. I soci hanno l’obbligo del versamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e non possono richiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati. E’ vietata in ogni caso la distribuzione diretta o indiretta di contributi o utili eventualmente conseguiti. I soci hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi sociali deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed autorizzati dal Presidente e dal Tesoriere. Il Revisore dei conti eletto dall’Assemblea nazionale dei soci dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il compito del Revisore è di controllare i registri, la cassa e le altre scritture contabili dell’Associazione vigilando sull’osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti. Il Revisore redige la relazione di revisione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci insieme ai bilanci e alla relazione amministrativa. Il Revisore ha facoltà ispettive per la verifica della regolarità della tenuta dei conti da parte dei Coordinamenti regionali. La partecipazione dei soci a eventi, a nome e per conto dell’Associazione, debbono essere autorizzati dalla Presidenza. Eventuali remunerazioni dovranno essere corrisposte nominalmente al partecipante. Per le attività svolte dai Coordinamenti regionali su espressa richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale sono ammessi rimborsi per le sole spese autorizzate dalla Presidenza Nazionale. In caso sia deliberato lo scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale non potrà essere ripartito tra i soci ed i beni saranno trasferiti ai sensi della legge 460/1997 ad Associazioni sanitarie o sociali indicate dall’Assemblea che delibera lo scioglimento. REGOLAMENTO DISCIPLINARE La domanda di iscrizione all’Associazione si ritiene automaticamente accettata salvo impugnazione della stessa da parte di uno o più Soci di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale. Dal momento del ricevimento dell’impugnazione il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per dare comunicazione dell’impugnazione stessa al richiedente e ulteriori 30 giorni per pronunciarsi nel merito. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato può presentare ricorso scritto sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Generale dei Soci nella sua prima riunione utile; nel periodo che intercorre fra la pronuncia del Consiglio Direttivo e quella dell’Assemblea, l’iscrizione viene sospesa. L’espulsione di un socio può essere sancita dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità o per altre gravi ragioni adeguatamente provate e motivate; la decisione deve essere ratificata dall’Assemblea generale dei soci nella sua prima riunione. Nel periodo intercorrente tra la delibera del Consiglio Direttivo e la pronuncia dell’Assemblea l’iscrizione resta sospesa. Il socio può essere iscritto anche ad altre associazioni che non siano in conflitto di interesse con eventuali cariche sociali e/o incarichi per progetti a nome e per conto dell’Associazione.